Soggiorno in Italia e all'estero

Dichiarazione di accompagnamento, Attestazione soggiorno cittadini comunitari.

Descrizione

DIRITTO DI SOGGIORNO (PER CITTADINI COMUNITARI)
I cittadini dell’Unione e i loro familiari hanno diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Per i soggiorni in Italia, per un periodo inferiore a 3 mesi, il cittadino comunitario è libero di soggiornare senza bisogno di visti, permessi, carte di soggiorno o iscrizioni anagrafiche. 
Quando il cittadino comunitario soggiorna stabilmente per un periodo superiore a 3 mesi deve obbligatoriamente richiedere per sé e per gli eventuali suoi familiari al seguito:
  • l’iscrizione anagrafica presso l’Ufficio Anagrafe del Comune dove ha stabilito la dimora abituale.
  • il rilascio dell’attestazione del diritto di soggiorno.
Si intendono familiari: il coniuge, i figli minori (sia propri, sia del coniuge) e i genitori (sia propri, sia del coniuge).
I requisiti per ottenere l’iscrizione anagrafica e l’attestato del diritto di soggiorno sono: 
  • essere lavoratore subordinato o autonomo in Italia.
  • essere studente (iscritto ad un corso di studi o di formazione professionale).
  • essere familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che è già residente in Italia.
In ogni caso, occorre:
  • disporre per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti. 
  • disporre per sé e per i propri familiari di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi, spese sanitarie e ricoveri ospedalieri in Italia.
  • dimorare abitualmente sul territorio del Comune.
La richiesta per il rilascio dell’attestazione di diritto di soggiorno deve essere fatta all’ufficio Anagrafe, tramite apposito modulo.
 
Scarica il modulo per il rilascio dell’attestazione di diritto di soggiorno e elenco della documentazione
 
I paesi che fanno parte dell’unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
I paesi extra unione europea a cui è estesa la normativa sono: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein.
 
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
I cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea, residenti in Italia, hanno diritto di voto in occasione delle elezioni del Consiglio Comunale e del Parlamento Europeo.
 Per poter esercitare il predetto diritto, i cittadini dell’Unione debbono presentare una domanda di iscrizione, nelle liste elettorali aggiunte, al Sindaco del Comune in cui sono residenti.
L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte dà diritto ai cittadini dell’Unione Europea di essere eleggibili a consigliere comunale e di eventualmente essere nominato assessore. 
La domanda di iscrizione alle liste aggiunte deve essere presentata all’ufficio elettorale attraverso due moduli scaricabili dal sito:
 
Scarica il modulo di richiesta per votare in Italia per Sindaco e Consiglio Comunale
Scarica il modulo di richiesta per votare in Italia per il Parlamento Europeo

 
CARTA DI SOGGIORNO
La carta di soggiorno è uno documento che permette ai familiari extracomunitari d’un cittadino d’un paese dell’Unione Europea o d’un italiano di soggiornare in Italia anche per oltre 3 mesi nel pieno rispetto delle leggi in materia della pubblica sicurezza e dopo aver dimostrato di avere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
 
La carta di soggiorno viene rilasciato:
  1. ai familiari del cittadino d’un paese membro dell’Unione Europea non appartenenti alla Comunità Europea che intendono soggiornare in Italia per più di 3 mesi. In questo caso, la carta di soggiorno può essere richiesta:
  • dal coniuge,
  • dai figli anche del coniuge con meno o più di 21 anni (se sono ancora a carico del cittadino italiano).
  • i nonni o i genitori del cittadino comunitario o del suo coniuge che sono a loro carico.
  1. in caso di matrimonio tra un cittadino italiano e un cittadino non appartenente all’Unione Europea.
I documenti da presentare sono, principalmente, questi:
  • Passaporto e visto (se è richiesto). Ricordiamo che ci sono i paei i cui cittadini non necessitano del visto di ingresso in Italia..
  • 4 fototessere;
  • Attestazione del legame di parentela. Se il documento è stato prodotto all’estero, bisogna tradurlo e legalizzarlo presso l’Ambasciata o Consolato Italiano nel paese in cui questo documento è stato rilasciato.
  • Dichiarazione di mantenimento e certificato di stato di famiglia (se il cittadino straniero non lavora);
  • Attestato d’iscrizione anagrafica da parte del cittadino dell’Unione Europea;
Quando tutti questi documenti richiesti sono stati presentati, la Questura rilascia una carta di soggiorno in formato cartaceo con la validità di 5 anni, dopodiché, al momento del rinnovo, sarà rilasciato una “carta di soggiorno permanente per familiare di cittadini europei“. Ricordiamo che questo documento viene rilasciato ai cittadini extracomunitari con lui conviventi o a carico. Intanto, il soggiorno deve essere stato regolare e senza interruzione per tutti i 5 anni.
 
PERMESSO DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno è un'autorizzazione, rilasciata dalla Polizia di Stato, che deve essere richiesta dai soggetti extracomunitari per poter soggiornare nel paese per più di 8 giorni, oppure di 90 giorni se in possesso di visto d'ingresso per motivi di turismo.
Non è richiesto per i cittadini di altri stati facenti parte dell'Unione europea in quanto in possesso della cittadinanza europea.
Deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia dello straniero. La durata del permesso di soggiorno è differente a seconda delle motivazioni del soggiorno.
  • se il permesso viene rilasciato per motivi di lavoro subordinato, la durata è quella del relativo contratto di lavoro (contratto di soggiorno), con un massimo di 2 anni, rinnovabile sino a che lo straniero conserva quello o un altro lavoro (con un massimo di 6 mesi di stato di disoccupazione);
  • se il permesso viene rilasciato per motivi di lavoro stagionale, la durata varia dai 6 ai 9 mesi (a seconda del tipo di lavoro svolto);
  • se viene rilasciato per lo svolgimento di un lavoro autonomo ha durata di 2 anni;
  • se viene rilasciato per ricongiungimento familiare ha la durata di 2 anni se il familiare a cui ci si ricongiunge ha un permesso biennale, altrimenti la minore durata del permesso del familiare fonte di sostentamento;
  • se viene rilasciato per finalità di studio o formazione può avere durata fino ad un anno.
Il permesso di soggiorno può avere anche una durata illimitata (nel caso di permesso per elezione di domicilio in Italia, ottenibile dimostrando di avere una fonte di reddito costante e sufficiente per poter vivere confortevolmente in Italia, ad esempio una pensione o rilevanti proprietà immobiliari)
Il permesso di soggiorno in scadenza deve essere rinnovato, con apposita richiesta, almeno 60 giorni prima della stessa. La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso, ma può essere rinnovato.  
Se il soggetto richiedente ha dei precedenti penali, per determinati delitti stabiliti dalla legge e ritenuti particolarmente gravi o connessi alla richiesta del permesso stesso (quali ad esempio omicidi, traffico di droga o di esseri umani), esso può non essere rilasciato.
Così pure se perde il lavoro o ultima gli studi per cui il permesso era stato rilasciato (salva la possibilità di rilascio di un permesso breve per disoccupazione e ricerca lavoro).
Qualora lo straniero sia in Italia per motivi di turismo, visite o affari, per soggiorni inferiori ai tre mesi è esentato dal richiedere tale documento.
 
PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO  
E’ permesso è a tempo indeterminato che consente inoltre di vivere, studiare o lavorare in altri paesi dell’Unione Europea per oltre 3 mesi senza dovere richiedere il visto.  
Viene rilasciato ai cittadini stranieri che dimostrano di essere in possesso di determinati requisiti, tra cui
  • almeno 5 anni di soggiorno continuativo sul territorio italiano
  • un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale dell’anno in corso o dell’anno precedente se per l’anno in corso quest’importo non è ancora stato aggiornato
  • un alloggio idoneo
  • Certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Può essere richiesto anche dai cittadini stranieri che hanno ottenuto la protezione internazionale o status di rifugiati. 

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Pagina aggiornata il 19/06/2024