CAMBIO DI INDIRIZZO ALL’INTERNO DEL COMUNE
La residenza è il luogo ove la persona abitualmente vive. Risulta dal registro dello stato civile del comune e corrisponde ad una situazione di fatto che può essere provata mediante un certificato.
Il domicilio è il luogo dove la persona ha i suoi interessi, ove svolge il proprio lavoro.
La dimora è il luogo dove una persona si trova occasionalmente per un breve periodo (per es. soggiorno turistico).
Il cambio di indirizzo riguarda coloro che hanno cambiato abitazione nell’ambito del territorio comunale.
La dichiarazione di cambio d’indirizzo deve essere resa entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione.
Il cittadino interessato o, nel caso di una famiglia, un componente maggiorenne della stessa, per rendere tale dichiarazione deve presentare i seguenti documenti di tutti i componenti della famiglia:
- documento d’identità
- codice fiscale
- patente (se titolare)
- libretto di circolazione dei veicoli intestati (se titolari)
- titolo di possesso (contratto di locazione registrato, atto notarile di proprietà, contratto di comodato d'uso gratuito registrato)
CAMBIO DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE
Il cambio di residenza riguarda i cittadini provenienti da altro Comune. La dichiarazione del cambio di residenza deve essere resa entro 20 giorni dall’avvenuto trasferimento nella nuova abitazione.
Per ogni iscrizione o cancellazione anagrafica e cambio di indirizzo è sufficiente la presenza di una sola persona che sia maggiorenne e che appartenga alla famiglia in movimento. Ogni componente può rendere le dichiarazioni relative alle variazioni delle posizioni degli altri componenti la famiglia.
Per comunicare l’avvenuto cambiamento di residenza occorre presentare i documenti sotto indicati di tutti componenti della famiglia che si trasferiscono
Per i cittadini italiani:
- documento d’identità
- codice fiscale
- tessera elettorale
- patente (se titolare)
- libretto di circolazione veicoli intestati (se titolare)
- titolo di possesso (contratto di locazione registrato, atto notarile di proprietà, contratto di comodato d'uso gratuito registrato)
I cittadini stranieri:
- documento d’identità
- codice fiscale
- passaporto
- permesso di soggiorno o ricevuta dell’ufficio postale (per cittadini extracomunitari)
- attestazione di soggiorno rilasciato dal precedente comune di residenza (per cittadini comunitari)
- patente italiana (se titolare)
- libretto di circolazione veicoli intestati (se titolare)
- titolo di possesso (contratto di locazione registrato, atto notarile di proprietà, contratto di comodato d'uso gratuito registrato)
Possibilmente tradotti in italiano, i certificati rilasciati dal paese d’origine di:
- nascita (indicante il nome dei genitori)
- matrimonio oppure attestazione che non si è sposati.
In caso di immigrazione dall’estero e prima residenza in Italia, ,
- il cittadino comunitario, oltre all’iscrizione anagrafica, dovrà richiedere il rilascio dell’Attestazione di Soggiorno.
Il cittadino extracomunitario dovrà invece allegare:
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentato allo Sportello Unico dell’Immigrazione (prefettura).
- copia del contratto di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico dell’Immigrazione (prefettura)
- nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione (prefettura)
Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai servizi demografici.
Scarica il modello da compilare
INVIO RICHIESTA PER VIA TELEMATICA, FAX O POSTA
I cittadini, italiani o stranieri, potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune) non più solo allo sportello comunale, ma anche:
- per raccomandata
- per fax
- per via telematica
La trasmissione telematica comprende varie possibilità di trasmissione:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
- che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmissione tramite posta elettronica ordinaria.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve essere compilata sugli appositi moduli, pubblicati sia sul sito Internet del Ministero dell’Interno sia di questo Comune, e contenere necessariamente tutti i dati obbligatori in essi previsti e specificati.
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza, il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori successivi 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti privati.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (a partire dall’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, il procedimento verrà annullato e l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e denunciato all’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci.
Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al Comune di PRADALUNGA dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:
- INDIRIZZO POSTALE (invio a mezzo di raccomandata): Comune di PRADALUNGA - Ufficio Anagrafe - Via s. Martino n. 24 - 24020 - Pradalunga (BG)
- FAX: 035 768518
- E-MAIL CERTIFICATA: comune.pradalunga@pec.regione.lombardia.it
- E-MAIL ORDINARIA: servizidemografici@comunepradalunga.it
VARIAZIONE SULLA PATENTE DI GUIDA E SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
I cittadini che si presentano allo sportello anagrafico per dichiarare il cambio di indirizzo o di residenza possono ottenere l’aggiornamento di tale dato anche sulla patente di guida e sulla carta di circolazione dei veicoli.
Per ottenere l’aggiornamento del documento di guida e della carta di circolazione è necessario comunicare all’ufficio anagrafe i dati della propria patente e la targa dei veicoli intestati indicandoli unitamente al modello di cambio di residenza, per ciascun componente della famiglia, contenente l’indicazione della categoria, del numero, della data del rilascio della patente e della targa dei veicoli eventualmente posseduti.
L’Ufficiale d’Anagrafe consegna una ricevuta della dichiarazione che dovrà essere conservata con la patente e con la carta di circolazione fino al momento in cui si riceveranno, dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile, per posta, gli appositi tagliandi adesivi di aggiornamento.
Attualmente non viene più spedito l’adesivo di aggiornamento da apporre sulla patente di guida.
L’aggiornamento dell’indirizzo sulla patente avverrà solo esclusivamente nel database della Motorizzazione.