Certificazioni e Autocertificazioni

Certificazioni e Autocertificazioni

Descrizione

L’Ufficio di Stato Civile rilascia i certificati, gli estratti e le copie integrali degli atti di nascita, matrimonio, morte, per eventi avvenuti nel Comune di Pradalunga.
Il richiedente, quando si presenta allo sportello, deve indicare le generalità delle persone per le quali richiede il certificato; per quanto concerne invece il rilascio della copia integrale, è necessario che chi vi ha interesse (munito di documento di identità valido) presenti espressa richiesta dando precisa motivazione.

NASCITA. Il certificato di nascita riporta i dati essenziali ricavati dall’atto di nascita.
L’estratto per riassunto dell’atto di nascita, inoltre, contiene l’ora della nascita ed eventuali annotazioni (matrimonio, divorzio, morte). 
Può essere rilasciato dal Comune di nascita o dal Comune di residenza dei genitori al momento della nascita.
L’estratto e la copia integrale sono rilasciati solo dal Comune di nascita. 
Per i nati dopo l’entrata in vigore della legge 15.05.1997 n. 127 (Bassanini) al rilascio di dette certificazioni è competente il Comune dove è stata denunciata la nascita o il Comune di trascrizione della denuncia resa presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuta la nascita. 

MATRIMONIO. Il certificato di matrimonio riporta i dati essenziali ricavati dall’atto di matrimonio.
L’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, inoltre, contiene eventuali annotazioni (separazione, divorzio, regime patrimoniale dei beni).
Può essere rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il matrimonio o dal Comune in cui uno o entrambi gli sposi risiedevano al momento del matrimonio.
L’estratto e la copia integrale sono rilasciati solo dal Comune in cui è avvenuto il matrimonio. 

MORTE. Il certificato di morte riporta i dati essenziali ricavati dall’atto di morte.
L’estratto per riassunto dell’atto di morte, inoltre, contiene l’ora del decesso. 
Può essere rilasciato dal Comune in cui si è verificata la morte o da quello di residenza del defunto al momento del decesso.
L’estratto e la copia integrale sono rilasciati solo dal Comune nel quale è avvenuta la morte.

CITTADINANZA. Il certificato di cittadinanza riporta i dati essenziali ricavati dall’atto di cittadinanza.
La copia integrale contiene l’intero atto di cittadinanza
Può essere rilasciato dal Comune in cui si è avvenuto il giuramento o dichiarazione o attestazione del Sindaco.

UNIONE CIVILE. Il certificato di unione civile riporta i dati essenziali ricavati dall’atto di unione civile e contiene eventuali annotazioni (separazione, divorzio, regime patrimoniale dei beni).
Può essere rilasciato dal Comune in cui è avvenuta l’unione civile o dal Comune in cui uno o entrambi gli sposi risiedevano al momento dell’unione civile.

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
I dati anagrafici vengono resi pubblici attraverso l’emissione e il rilascio di certificati.
Per ottenere i certificati anagrafici bisogna presentarsi presso l’ufficio anagrafe del Comune. Il rilascio è immediato.
I dati anagrafici possono essere comprovati anche da dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni (autocertificazioni).
 
Una recente normativa vieta agli uffici pubblici di rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni  e gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Di conseguenza le pubbliche amministrazione e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati al cittadino, ma sono obbligate ad accettare l’autocertificazione. 
Pertanto, gli uffici comunali possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, previo il pagamento dei diritti di segreteria di € 0,52 e presentando all’atto della richiesta del certificato una marca da bollo di € 16,00 per ciascun documento.
L’Autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) e per la stessa non si deve versare alcuna somma (né in marche da bollo, né tanto meno in diritti di segreteria) e all’atto della presentazione non è necessaria l’autenticazione della firma.
  • residenza 
  • stato di famiglia 
  • stato di famiglia per assegni familiari
  • residenza e stato di famiglia storici 
  • stato libero
  • matrimonio
  • morte
  • nascita
  • cittadinanza
  • esistenza in vita
  • godimento di diritti politici e iscrizioni alle liste elettorali
  • iscrizione alle liste di leva
  • dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
  • autentica di copie e documenti
  • carta d’identità
Le certificazioni vengono rilasciate in carta libera o in bollo, a seconda dell’uso.
 
AUTENTICAZIONE DI FIRMA
Le autenticazioni comprovano l'autenticità di una firma. Sono quindi l’attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la firma in calce alla dichiarazione (esclusivamente su domande da produrre a organi della Pubblica Amministrazione e sempre che l'autenticazione sia prevista dalla legge) è stata apposta in sua presenza dall'interessato.
E' necessario presentarsi personalmente con un documento d'identità valido. Può essere chiesta in qualsiasi comune italiano.
 
AUTENTICAZIONE DI COPIE E ATTI
L’autenticazione di copie conformi ad atti o documenti viene effettuata, presentando l’originale del documento, la copia da autenticare ed un documento di riconoscimento.
In nessun caso può essere autenticata una copia da un’altra già autenticata.
Può essere chiesta in qualsiasi comune italiano.
 
AUTENTICAZIONE / LEGALIZZAZIONE FOTOGRAFIE
L’autenticazione di fotografie si effettua soltanto per il passaporto, per la licenza di caccia o pesca, porto d’armi e patente di guida.
 
CHE COS'È L'AUTOCERTIFICAZIONE
Come previsto dal D.P.R. 445/2000, tutte le certificazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere sostituite da autocertificazioni (su un semplice foglio e firmate dall’interessato, allegando la fotocopia della carta d’identità) senza oneri di spesa, né di autenticazione di firma.
I certificati che contengono informazioni non modificabili nel tempo (nascita, morte, titoli di studio, etc) non hanno scadenza; tutti gli altri certificati hanno validità sei mesi.
L’Autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) e per la stessa non si deve versare alcuna somma (né in marche da bollo, né tanto meno in diritti di segreteria) e all’atto della presentazione non è necessaria l’autenticazione della firma.
Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:
  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
 N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:
  • medici
  • sanitari
  • veterinari
  • di origine
  • di conformità CE
  • di marchi
  • di brevetti.
 Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati
  • MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
  • INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
  • INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
  • CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione e la si presenta o la si trasmette via posta, fax o e-mail; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.
La firma non va autenticata.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:
  • per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
  • per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere redatta dal cittadino maggiorenne che debba dichiarare un fatto, uno stato o una qualità personale o a diretta conoscenza dell’interessato, per la successiva produzione all’ente richiedente.

Se la dichiarazione viene presentata ad una Pubblica Amministrazione non necessita di autenticazione della firma da parte del funzionario comunale, salvo nel caso in cui l’istanza o la dichiarazione abbiano un contenuto di carattere economico (richiesta di riscossione di ratei maturati ma non riscossi, delega a riscossione delle pensioni, etc).
Le dichiarazioni vanno presentate unitamente alla fotocopia del documento d’identità.
Se la dichiarazione viene presentata ad un ente diverso da quelli della Pubblica amministrazione, è redatta su apposito modello riportante la dichiarazione resa e la firma apposta in presenza del funzionario incaricato, il quale, previa esibizione di un documento d’identità, provvede ad autenticare la sottoscrizione del dichiarante.
Queste dichiarazioni personali sono soggette al controllo dell’ufficio che le riceve.
In caso di falso il dichiarante è punito secondo le norme del Codice Penale.
La dichiarazione può essere redatta in carta libera o in bollo a seconda dell’uso.
I cittadini stranieri extracomunitari possono rendere dichiarazioni solo se le stesse siano documentabili o attestabili presso un Ente pubblico.

CERTIFICAZIONE ANPR
E' possibile scaricare dal sito dell'ANPR (https://www.anpr.interno.it/), tutti i certificati Anagrafici e di Stato Civile accedendo con SPID o CIE. Fino al 31.12.2022 il rilascio è gratuito anche per i certificati in bollo.

Documenti

Formati disponibili

WIZ, PDF

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Pagina aggiornata il 19/06/2024