Trasparenza rifiuti - ARERA
a) Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti: COMUNE DI PRADALUNGA
Raccolta e trasporto rifiuti: SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL
Spazzamento e lavaggio strade: Bergamelli srl
Avvisi e informazioni: il gestore del servizio è la Serio Servizi Ambientali srl
b) Recapiti dei gestori
Tariffe e rapporti con gli utenti
Ragione sociale: COMUNE DI PRADALUNGA
P.Iva / C.Fiscale 80006370169
Indirizzo: via S. Martino n. 24
Telefono 035768077
E-mail ufficioragioneria@comunepradalunga.it
Sito web www.comunepradalunga.it
Raccolta e trasporto rifiuti
Ragione sociale: SERIO SERVIZI AMBIENTALI SRL
P.Iva / C.Fiscale: 03300640160
Indirizzo: VIA SAN MARTINO 24 24020 PRADALUNGA
Telefono: 035471303
Sito web http://serioserviziambientali.it
c) Spazzamento e lavaggio strade
Ragione sociale Bergamelli srl
Via A. Pertini 13 -24021 Albino
Telefono 0350950920
E-mail info@pec.bergamelli.net
c) Invio reclami
Ufficio Tributi Comune di Pradalunga per questioni tributarie TARI
Settore Gestione del Territorio per segnalazioni disservizi rifiuti
d) Calendario e orari raccolta rifiuti: consultare allegato .
e) Campagne straordinarie di raccolta rifiuti
f) Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti: consultare allegato
g) Carta della qualità del servizio : consultare allegato
h) Percentuale di raccolta differenziata
i) Calendario e orari spazzamento/lavaggi strade :
Spazzamento strade:
2° venerdì del mese
4° venerdì del mese
j) Regole di calcolo della tariffa:
Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 1, comma 654 e 654-bis, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
Per i rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dall’utenza il Comune applica un sistema di misurazione puntuale come segue:
-per i rifiuti indifferenziati raccolti porta a porta, attraverso sacchi “ a pagamento”, il cui costo è definito annualmente e contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe di riferimento, come meglio specificato al successivo art. 18.
La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e validato dall’Ente territorialmente competente.
La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
Il numero dei componenti il nucleo familiare é quello risultante nell’Anagrafe del Comune al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della tariffa.
Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti è determinato in UN COMPONENTE.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria
k) Eventuali riduzioni della tariffa
ART. 22. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
La parte variabile della tariffa delle utenze domestiche è ridotta del 30%, nei seguenti casi:
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
abitazioni nelle quali si dimostri di aver sostenuto spese per interventi comportanti una minor produzione di rifiuti attraverso l’utilizzo di un composter per la decomposizione dei rifiuti organici. Si precisa che rileva come composter anche la concimaia debitamente autorizzata dal Comune.
Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
L'utente é obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
ART. 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
La parte variabile della tariffa è ridotta del 30% ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che nel corso dell’anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni.
La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Si applicano il secondo, il terzo e il quarto comma dell’articolo 25.
ART. 24. RIDUZIONI PER IL RECUPERO
Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal Comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e presentazione, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, della copia del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006. Tale riduzione é determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti (Kd) alla superficie occupata, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. L’agevolazione è concessa fino ad un massimo del 50 per cento della quota variabile dovuta della tariffa.
ART. 25. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO
Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene svolto, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.
Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera, mentre quella variabile nella misura del 40 per cento.
La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando l’obbligo dichiarativo di cui al successivo art. 27.
Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è correttamente svolto nella zona in cui è ubicato l’immobile determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, l’utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative avendo diritto alla restituzione della parte variabile della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constare al gestore del servizio, al suo verificarsi, con atto di diffida.
L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della parte variabile della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.
ART.26 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Per l’anno 2020 a seguito della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID 19 per le utenze non domestiche, escluse quelle che non hanno mai avuto interruzioni e sospensioni dell’attività, è riconosciuta la riduzione del 25% della parte fissa e variabile della tariffa.
Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di approvazione delle tariffe, può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147/2013 devono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma 3, predisposta dalla competente struttura comunale in materia di servizi sociali, sono fissate anche le casistiche per l’accesso, la documentazione da presentarsi, le forme di pubblicità da adottarsi e le ulteriori modalità per l'accesso al beneficio fiscale.
ART. 27. CUMULO DI RIDUZIONI
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
l) Delibere approvazione tariffe: allegate nella sezione "Tariffe TARI"
m) Regolamento TARI: consultabile la sezione allegati "Regolamento TARI"
n) Modalità di pagamento: IL PAGAMENTO DELLA TARI SI EFFETTUA MEDIANTE MODELLO F24 ALLEGATO ALL'AVVISO DI PAGAMENTO CONSEGNATO.
o) Scadenze per il pagamento:
LE SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2020 SONO LE SEGUENTI:
- 1^ RATA ENTRO IL 30.11.2020
- 2^ RATA ENTRO IL 31.01.2020
CHI DECIDE DI PAGARE IN UN'UNICA SOLUZIONE LA SCADENZA E' FISSATA AL 30.11.2020
PER L'ANNO 2021:
- 1^ RATA ENTRO IL 31.10.2021
- 2^ RATA ENTRO IL 31.12.2021
CHI DECIDE DI PAGARE IN UN'UNICA SOLUZIONE LA SCADENZA E' FISSATA AL 15.12.2021
PER L'ANNO 2022:
- 1^ RATA ENTRO IL 31.10.2022
- 2^ RATA ENTRO IL 31.12.2022
CHI DECIDE DI PAGARE IN UN'UNICA SOLUZIONE LA SCADENZA E' FISSATA AL 15.12.2022
PER L'ANNO 2023
- 1^ RATA ENTRO IL 16.06.2023
- 2^ RATA ENTRO IL 16.12.2023
CHI DECIDE DI PAGARE IN UN'UNICA SOLUZIONE LA SCADENZA E' FISSATA AL 16.06.2023
p) Informazioni per omesso/ritardo pagamento: In caso di omesso versamento l'Ente procederà con l'avviso di accertamento e l'applicazione delle sanzioni.
In caso di ritardo nel versamento è possibile rimediare con il ravvedimento operoso.
q) Procedura per segnalazione errori importi: PER EVENTUALI SEGNALAZIONI DI ERRORI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI PRADALUNGA NEI SEGUENTI ORARI DI SPORTELLO:
LUNEDI' 9.00-12.30
MARTEDI' 9.00-12.30
MERCOLEDI' 9.00-12.30
GIOVEDI' 9.00-12.30 E 15.00-18.15
VENERDI' 9.00-12.30
E' POSSIBILE CONTATTARE GLI UFFICI AL NUMERO 035.768077 UFFICIO TRIBUTI/RAGIONERIA O TRAMITE E-MAIL ALL'INDIRIZZO ufficioragioneria@comunepradalunga.it
r) Documenti di riscossione online: ALLO STATO ATTUALE LA FORMA DI PAGAMENTO PER LA TARI E' IL MODELLO F24
s) Comunicazioni ARERA: Resta aggiornato sulle attività dell'Autorità e consulta le sezioni dedicate:
Vai al Sito
t) Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Il Gestore Serio Servizi Ambientali S.r.l. mette a disposizione il numero verde gratuito di pronto intervento 800 992 783 raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete fissa, che da rete mobile solo per segnalazioni di situazioni di pericolo inerenti al servizio e garantisce l’arrivo sul luogo, entro quattro ore dalla chiamata, nei seguenti casi:
richieste di pronto intervento per la rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza , ovvero ostacolino la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitarie;
richieste di pronto intervento riguardanti la rimozione dei rifiuti stradali in seguito a incidenti , laddove ostacolino la normale viabilità o creino situazioni di pericolo;
richieste di pronto intervento per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini , nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.
u) Posizionamento della gestione matrice schemi
v) Standard generali di qualita' di competenza del gestore
w) Tariffa media applicata alle utenze domestiche
x) Modalita' e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi
ART. 38. REGOLAMENTO TARI DILAZIONI DI PAGAMENTO
1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazioni su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
2. Possono richiedere la rateazione delle singole rate di cui all’art. 33 i contribuenti:
- che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas
e/o per il settore idrico, a cui venga allegata l’ultima bolletta relativa alle suddette;
- che versino in condizioni economiche disagiate, come certificato dal competente ufficio dei servizi sociali;
- qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni a parità degli elementi posti a base di calcolo della tariffa (metrature e/o
numero dei componenti);
3. L’istanza deve essere presentata, entro la scadenza del termine di pagamento riportata nell’avviso di pagamento di cui si chiede la rateazione, completa dell’eventuale documentazione attestante i requisiti per accedere alla rateazione di cui al medesimo comma.
4. Per le utenze la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 100,00. La rateazione è concessa con un numero massimo di 5 rate mensili a partire dalla
data di scadenza delle rate previste dall’articolo 33;
5. In caso di mancato versamento della prima rata nei termini, ovvero in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive:
- il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l’importo non può più essere rateizzato;
- l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.
y) Modalita' e termini per la presentazione delle richieste
ART. 28. REGOLAMENTO TARI OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E CONTENUTO DELLA
DICHIARAZIONE
1. Il soggetto passivo ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio,
la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’art.9 - del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di
cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice
Ateco relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’art.9 - del presente
Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3.I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. Il
modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
4.Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono
invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune comunicherà successivamente
la presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice
utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio
fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo
risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
5.In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo
intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa.
6.Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività
produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare
congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze
intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione
principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri
dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari,
conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo.
L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non
residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
7.In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
8.In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.